Chi gestisce un sito di e-commerce è visibile in tutto il mondo con i propri prodotti. Ma vendere in Italia è decisamente differente rispetto a vendere all'estero, soprattutto per ciò che concerne le questioni fiscali. Chi vende via web prodotti anche a clienti che stanno in paesi esteri deve fare attenzione ad applicare le regole previste dalla normativa in vigore, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'IVA, esse infatti sono tutt'altro che banali, ed andrebbero rispettate con cura.
Innanzitutto non conta il paese in cui risulta risiedere il cliente (privato o azienda che sia), ma il paese verso cui la merce verrà inviata. Ad esempio, se una società con sede in Lussemburgo vi chiede di spedire la merce acquistata in un altro paese (ipotizziamo il Cile) dovrete applicare le regole che valgono per il paese di destinazione della merce (sempre il Cile) e non quelle valide per il paese in cui sta l'azienda (il Lussemburgo).
Detto questo analizziamo più nel dettaglio quali sono queste regole. Ci concentriamo però solo sulle vendite che prevedono la spedizione di un oggetto (ovvero quelle che rientrano nella categoria delle "vendite online indirette").
Bisogna innanzitutto distinguere tra vendite effettuate verso paesi appartenenti all'Unione Europea e vendite verso tutti gli altri paesi, i cosiddetti extra-UE.
Infatti le vendite verso paesi extra-UE sono esenti da IVA, secondo l'articolo 8 del D.P.R. 633/1972. L'IVA è una vera e propria tassa sul consumo, pertanto deve essere incassata dallo Stato in cui il bene viene consumato (e non da quello in cui viene venduto). Quando la merce giungerà a destinazione il cliente sarà tenuto a pagare in dogana gli eventuali dazi e l'IVA (che così verranno incassati dal paese di destinazione, ovvero quello in cui il bene viene "consumato"). Pertanto l'IVA non deve essere né applicata né incassata da chi vende (nel paese di origine), ma dovrà essere applicata ed incassata dal paese di destinazione della merce, una volta che questa entrerà nei suoi confini.
Per quanto concerne invece le vendite verso paesi UE le cose si complicano. Se si tratta di "cessione intracomunitaria" gli importi non sono imponibili (articolo 41, comma 1, lettera A, del D.L. 331/1993) se e solo se il cliente è un "soggetto passivo". Ovvero se il cliente è una partita IVA non si applica alcuna aliquota IVA.
Per le vendite verso i paesi UE se il cliente è un privato si deve aggiungere l'IVA. La cosa complicata è che non si utilizzano le aliquote del paese di origine (ovvero quello in cui risiede l'attività di vendita): bisogna applicare le aliquote del paese di destinazione!
Pertanto se ad esempio un cliente tedesco acquista un prodotto su un vostro sito di e-commerce che opera in Italia, e vi chiede di spedirglielo in Germania, dovete applicare l'aliquota IVA tedesca e non quella italiana. Dal primo gennaio 2015, una volta incassata l'IVA dal cliente tedesco dovrete versarla allo Stato tedesco, e non a quello italiano tramite il MOSS. In questi casi è caldamente consigliato farsi seguire da un commercialista esperto in materia.