L'obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti privati (B2B) è entrato in vigore da poche settimane ma l'Agenzia delle Entrate non ha ancora chiarito le diverse criticità inerenti il nuovo sistema, oltre a non aver fornito delucidazioni in merito ad alcuni dubbi interpretativi su specifiche casistiche.
Ad evidenziare tale aspetto della nuova normativa è AssoSoftware, l'associazione nazionale che riunisce e rappresenta gli interessi di oltre il 90% delle aziende dell'Information Technology italiane che realizzano software applicativo-gestionale per imprese e Pubbliche Amministrazioni.
Date effettuazione e emissione
Il legislatore non ha fugato i dubbi in merito alla differenziazione delle date previste in fattura. Nell'attesa che l'Agenzia delle Entrata offra dei chiarimenti AssoSoftware consiglia di gestire cosi questo elemento della fattura:
- la data di emissione della fattura (data che compare sul documento) coincide con la data di effettuazione dell’operazione (in riferimento alle fatture immediate);
- la fattura deve essere trasmessa entro il termine di liquidazione del periodo di emissione (16 del mese successivo per i mensili e 16 del secondo mese successivo per i trimestrali);
- l’annotazione della fattura sul registro IVA può essere effettuata in una qualsiasi data compresa tra la data di emissione e il giorno 15 del mese successivo, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.
Reverse charge interno
Rimangono dubbi anche su come assolvere correttamente all'integrazione IVA e all'invio dell’eventuale documento integrativo. In attesa di direttive precise AssoSoftware consiglia di procedere come prima che entrasse in vigore la nuova legislazione ed eseguire la semplice registrazione contabile del documento integrato.
Autofatture
L'Agenzia delle Entrata non ha chiarito come comportarsi nei casi di autofatture, ovvero quei documenti dove mittente e destinatario corrispondono e che solitamente vengono usati in caso di autoconsumi di beni aziendali oppure nei casi di adempiendo al reverse charge. Su questo elemento non è ancora possibile fornire delle specifiche.
Fatture da trasmettere al Sistema TS
A seguito delle perplessità espresse del Garante della Privacy è stato modificata la norma in merito alla fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie. Dunque tale tipologia di prestazioni è esclusa dall'obbligo di fatturazione elettronica e quelle già trasmesse verranno escluse dai registri dell'Agenzie delle Entrate.
AssoSoftware consiglia inoltre a chi trasmetteva fatture "miste", ovvero contenenti sia righe di spese che venivano trasmesse al sistema TS, sia righe che non venivano trasmesse al sistema TS (in quanto non rilevanti o per le quali vi era l’opposizione del paziente), di procedere con la fatturazione separata di tali spese.
Via AssoSoftware