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Professione webmaster

L'inquadramento professionale di un webmaster nella legislazione italiana
L'inquadramento professionale di un webmaster nella legislazione italiana
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Il webmaster, inteso come la persona che possiede una conoscenza approfondita delle tecnologie della rete e svolge abitualmente un'attività a contenuto intellettuale:

  • volta alla definizione delle caratteristiche tecniche ed alla realizzazione, all'aggiornamento ed alla manutenzione di siti web anche molto complessi,
  • esercitata con prevalente lavoro personale reso in totale autonomia rispetto al committente,
  • con ridotto impiego di capitale,

può essere considerato un libero professionista.

Quella del webmaster è una professione emergente che, attualmente, non gode di alcun riconoscimento legale che lo assimili a professioni protette quali l'avvocato o il dottore commercialista; è quindi priva di un albo di iscrizione e di una cassa di previdenza; ad essa si applica il trattamento fiscale del lavoro autonomo ed una particolare gestione previdenziale, introdotta recentemente con la riforma del sistema pensionistico.

Tuttavia l'inquadramento del webmaster tra i professionisti piuttosto che tra gli imprenditori non è cosa pacifica. Accoglie la prima tesi l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) che, nelle pagine del proprio sito web dedicate ai "nuovi assicurati", comprende il webmaster tra le attività di lavoro autonomo soggette alla cosiddetta Gestione separata parasubordinati e professionisti di cui parlerò più avanti. Lo stesso Istituto segnala tuttavia la accennata difficoltà di inquadramento.

La seconda tesi, invece, è accolta dalle Camere di Commercio che iscrivono i webmaster tra gli imprenditori individuali, anche artigiani. Un esempio: sul sito di una CCIAA, gentilmente segnalato da un lettore, si identifica come artigiano il webmaster che idea il sito e realizza fisicamente le pagine, salvo sottolineare che, in mancanza della fase realizzativa, l'operatore può collocarsi tra i consulenti.

Quanto esposto evidenzia la necessità di verificare, caso per caso e prima di intraprendere concretamente la professione di webmaster, quale sia la categoria economica che più si avvicina alla singola realtà. Questa analisi potrà partire da una considerazione preliminare circa le modalità esplicative dell'attività, operazione non risolutiva ma utile ad orientare la nostra indagine:

  • quando è rilevante l'opera intellettuale, l'apporto, la capacità personale dell'operatore, saremo in presenza di un'attività libero-professionale;
  • quando, invece, è rilevante l'organizzazione dei fattori produttivi (comprese le risorse umane), saremo in presenza di un attività d'impresa.

Nello specifico ritengo che un buon webmaster, per svolgere il proprio lavoro, debba possedere una ampia cultura professionale, una spiccata capacità di analisi ed una buona propensione ad individuare problemi anche inusuali e le loro soluzioni; ritengo altresì che tali capacità debbano essere prevalenti rispetto agli strumenti disponibili e che, quindi, nell'attività in questione predomini l'aspetto intellettuale rispetto a quello organizzativo.

Ferma restando la necessità, per tutti quanti pensino di essere webmaster, di verificare caso per caso le modalità di svolgimento della loro attività.

Il webmaster libero professionista

Per esercitare una qualsiasi libera professione occorre, innanzi tutto, capire a quale livello e come si intende svolgerla; ciò serve tanto a determinare la convenienza ad intraprendere l'attività in questione, quanto a scegliere le modalità con le quali assolvere a tutti gli obblighi fiscali e previdenziali previsti dalla legge.

Terminata questa analisi, potremo aprire la partita IVA presentando al competente Ufficio una dichiarazione di inizio attività, a seguito della quale ci verrà immediatamente attribuito un numero di partita IVA composto di undici cifre; dovremo poi curare gli adempimenti di natura previdenziale che si vedranno più avanti.

In relazione alle modalità di svolgimento dell'attività, ai compensi attesi ed ai costi preventivati, opteremo per il regime contabile più idoneo ed attiveremo le necessarie scritture contabili, che vanno dalla redazione di un semplice prospetto alla tenuta di vari libri e registri.

Preliminarmente, un cenno sulle norme civilistiche.

Tutto il titolo III del libro V del codice civile è dedicato al lavoro autonomo, sia con disposizioni di carattere generale, sia con disposizioni specifiche per le professioni intellettuali. L'art. 2222 dispone che "quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV (n.d.a.: lavoro subordinato)"; l'art. 2229 sancisce che "la legge determina le professioni per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi."; l'art. 2230 prevede che "il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.".

Sotto il profilo tributario, l'esercizio di una professione è regolato da alcune norme specifiche:

Per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dagli artt. 49 e 50 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, "Testo unico delle imposte sul reddito". Per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dagli artt. 3, comma 1, lettera c) ed 8 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali". Per l'imposta sul valore aggiunto (IVA), dall'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Ai fini IRPEF, il comma 1 dell'art. 49 identifica come redditi di lavoro autonomo "quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI (n.d.a.: esercizio di imprese commerciali) , compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 (n.d.a.: esercizio associato dell'arte o professione).".

I redditi sono determinabili con metodi alternativi che tengono conto dell'entità dei compensi percepiti e del regime contabile adottato.

Ad esempio, un professionista con un volume di affari ridotto può adottare il semplice regime forfettario, che consente di determinare il reddito imponibile ai fini IRPEF semplicemente applicando una percentuale di abbattimento ai compensi fatturati.

Un professionista che, invece, adotta il regime analitico in contabilità ordinaria, osserverà il cosiddetto "principio di cassa", deducendo dai compensi percepiti nell'anno le spese sostenute nel medesimo periodo. Taluni costi, tuttavia, hanno un trattamento particolare: per i beni ammortizzabili di un certo valore (ad esempio una work station professionale), la spesa sostenuta deve essere suddivisa in quote, da dedursi in più anni; per i beni ad uso promiscuo (ad esempio il telefonino) il costo è deducibile solo a metà.

Il reddito così determinato sarà inserito nella dichiarazione fiscale annuale e, sommato con gli altri eventuali redditi, tassato con aliquote progressive per scaglioni; dall'imposta dovuta saranno detratte le ritenute fiscali che il committente ha effettuato, nella misura del 20%, sui compensi imponibili corrisposti al professionista.

Ai fini IRAP, il reddito professionale viene tassato in modo proporzionale, applicando all'imponibile l'aliquota del 4,25%, variabile entro l'1% da regione a regione. L'importo da tassare si determina sottraendo ai compensi percepiti i costi sostenuti, compresi tra questi ultimi gli ammortamenti ed esclusi gli interessi passivi e le spese per i dipendenti, ed applicando al risultato così ottenuto le deduzioni spettanti; tutto ciò mediante la compilazione di un apposita sezione della dichiarazione fiscale annuale.

Ai fini IVA, l'art. 5 identifica l'esercizio di un'arte o di una professione con «l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse».

Per questa imposta non rileva il reddito, bensì il volume degli affari (il fatturato) e gli acquisti.
Il professionista con un fatturato limitato può adottare, per determinare l'IVA dovuta all'Erario, il regime di deduzione forfetaria detraendo, dal totale dell'IVA esposta sulle fatture emesse, una percentuale prefissata.

Nel caso non si voglia o non si possa adottare il regime forfettario, si dovrà procedere sottraendo dall'Iva sulle fatture emesse (pari al 20% dell'imponibile indicato in fattura) l'IVA sugli acquisti, con versamento della differenza a debito o compensazione o rimborso della differenza a credito. Tuttavia non sempre l'IVA sugli acquisti è, totalmente o parzialmente, detraibile: un esempio è dato dall'impossibilità di scomputare tutta l'IVA pagata per acquistare un'automobile.

Sotto il profilo previdenziale, l'esercizio di una professione priva di albo e di cassa di previdenza è soggetta all'iscrizione nella Gestione separata INPS, regolata dall'art. 1, commi 26-32 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" e da una serie di norme successive.

L'obbligo in questione trae origine dal comma 26 della L. 335/95, il quale dispone l'iscrizione nella Gestione separata INPS dei «soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, e successive modificazioni ed integrazioni ...».

Il contributo dovuto in relazione a tale iscrizione è calcolato su un imponibile previdenziale determinato con gli stessi criteri stabiliti per l'IRPEF; tuttavia, se tale imponibile supera un certo limite (piuttosto alto), nulla è dovuto sull'eccedenza.

La misura del contributo è attualmente del 14% (ma è destinato ad aumentare), una parte del quale, pari al 4% dei compensi lordi indicati in fattura, può essere addebitata al committente.

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